STATUTO DEL MOVIMENTO DEGLI AFRICANI
ARTICOLO 1
È costituita una organizzazione non lucrativa, denominata “Movimento degli Africani”.
Il movimento con sede sociale in Roma via prenestina 284/b presso Kell’am, ha durata illimitata e segue le norme in vigore per l’esercizio delle sue attività.
ARTICOLO 2
Il movimento ha come scopo principale quello di costituirsi come punto di riferimento tra movimenti, associazioni, comunità e singole persone di origini africane che, conservando le rispettive specificità, lavorano per creare una sinergia tra le varie componenti politiche, culturali e sociali per la crescita di una cultura di civile convivenza, accoglienza e rispetto dei diritti umani e per il miglioramento delle forme della politica per l’integrazione e lo sviluppo.
Il Movimento mette la cultura e lo sviluppo sostenibile al primo posto del suo agire e per il raggiungimento degli obiettivi chiama a collaborare gli africani e gli amici degli africani. Il movimento si caratterizza come punto di riferimento e centro per la realizzazione delle progettualità che riguardano gli africani.
A tale fine esso potrà:
Promuovere ed organizzare incontri e manifestazioni pubbliche di carattere socio-politico e culturale;
Promuovere nelle forme più idonee il collegamento tra gruppi ed associazioni che operano con finalità simili;
Promuovere, partecipare, contribuire ad ogni realizzazione che serva per l’unione degli africani e per il sostegno delle loro competenze in modo da promuovere la conoscenza, la valorizzazione del continente africano e dei cittadini dei vari paesi africani nonché dei loro discendenti;
Porsi come interlocutore nei confronti degli enti pubblici, delle istituzioni e delle forme organizzate di rappresentanza e come ponte tra Europa e Africa nelle forme e modalità legalmente consentite ;
Partecipare con propri delegati ai lavori d’altri gruppi, associazioni, progetti;
Sostenere le iniziative delle associazioni che fanno parte del movimento e quelle ad esso collegate al fine di garantire la più ampia partecipazione e la massima condivisione delle iniziative assunte;
Elaborare e presentare proposte e documenti che contribuiscono al cambiamento delle forme della politica corrente e della promozione delle forme democratiche della convivenza civile;
Utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione disponibili per raggiungere un pubblico più vasto e per diffondere le proprie proposte ed idee;
Raccogliere fondi e gestire attività di vendita, di somministrazioni, di import-export in coerenza con gli scopi sociali;
Partecipare alla formulazione delle politiche per l’immigrazione, per il lavoro e l’integrazione, alle politiche di cooperazione allo sviluppo dei paesi africani e al cambiamento della mentalità per l’accoglienza e la convivenza civile;
Promuovere la partecipazione democratica degli immigrati nella società;
Gestire centri, firmare accordi, intesi e convenzioni per scopi su-menzionati.
ARTICOLO 3
Il patrimonio del movimento è costituito;
Da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del movimento;
Dalle professionalità e mezzi messi a disposizione da soci e terzi, compatibili con le finalità sociali.
ARTICOLO 4
I mezzi finanziari per l’attività del movimento provengono:
Dalle quote d’iscrizione degli associati;
Dai contributi volontari dei soci, degli Enti Pubblici o Privati italiani e non,di associazioni e fondazioni;
Da attività marginali di carattere commerciale e produttivo finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
Elargizioni di denaro, donazioni e lasciti, che devono essere accettati dall’assemblea dei soci i quali deliberano sulla loro destinazione in armonia con finalità statutarie del movimento.
ARTICOLO 5
COMPOSIZIONE:
Il Movimento è costituito di persone fisiche e di gruppi organizzati che operano con lo spirito della ricerca del consenso. Possono collaborare con il Movimento, tutte le persone fisiche o giuridiche desiderose di farlo.
Secondo il ruolo ed il coinvolgimento, si distinguono quattro tipologie di soci:
Soci fondatori
I soci fondatori sono cittadini africani che hanno operato per la formazione del movimento e presenti alla prima assemblea; essi ne mantengono vivo lo spirito e gli ideali, contribuendo attivamente al suo sviluppo. Formano una Commissione Permanente con il ruolo di supervisione e controllo del buon funzionamento di tutte le iniziative e del rispetto delle finalità istituzionali. La commissione stende il regolamento interno da sottoporre al Direttivo e all’Assemblea dei soci e ne propone eventuali modifiche.
Soci ordinari
I soci ordinari sono iscritti che partecipano regolarmente alle iniziative del Movimento. Hanno diritto di proporre iniziative e progetti. Sono membri dell’Assemblea generale nella quale hanno diritto di voto. Sono soci ordinari anche Associazioni o realtà organizzate. I soci di realtà organizzate facente parte del movimento non possono ricoprire ruoli di soci ordinari con diritto di voto nel movimento dato ,possono partecipare all’assemblea generale con diritto di parola.
Soci sostenitori
I soci sostenitori sostengono economicamente o/e logisticamente le iniziative del Movimento. Possono partecipare alle Commissioni di lavoro. Essi possono diventare soci onorari.
Soci onorari
I soci onorari sono nominati dal Consiglio di coordinamento per proposta dei membri Fondatori. Sono coloro che si sono distinti per le loro attività e l’interesse dimostrato in favore dell’Africa e degli africani.
I soci Fondatori e ordinari contribuiscono economicamente con una quota annuale stabilita dal regolamento interno.
ARTICOLO 6
ORGANI
Sono Organi del Movimento:
a) L’Assemblea generale
b) Il Consiglio coordinamento
c) Il Comitato esecutivo
d) Il Collegio dei revisori dei conti
L’assemblea generale è la massima rappresentanza democratica decisionale del Movimento. Esso è costituito di tutti i soci e dai rappresentanti dei gruppi organizzati iscritti al Movimento; l’assemblea annuale è convocata ordinariamente dal presidente; straordinariamente può essere convocata, dal Consiglio di coordinamento con la maggioranza assoluta dei suoi membri o da un terzo dei soci iscritti da almeno sei mesi al movimento. Approva gli orientamenti e le linee programmatiche del Movimento; elegge il Presidente, il tesoriere, il collegio dei revisori dei conti e elegge i membri del Consiglio di Coordinamento, approva le quote di iscrizione.
L’assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno.
Approva i progetti di bilancio preventivo, consuntivo del movimento predisposti dal tesoriere in seno al comitato esecutivo;
L’assemblea, in sede deliberante, è valida se sono presenti al meno il 20% degli aventi diritto di voto .
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza (50% più 1) dei presenti. Ciascun socio ha diritto a un voto.
Non sono ammesse deleghe.
Il movimento è amministrato da un Consiglio di coordinamento con un massimo di 13 membri eletti in assemblea.
Il consiglio di coordinamento è composto da:
Cinque soci fondatori eletti in assemblea generale;
Quattro rappresentanti di tutti gruppi organizzati;
Un consigliere;
Comitato esecutivo del movimento;
Il Consiglio di coordinamento è investito di tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per Statuto deferiti all'Assemblea Generale. In particolare gli sono attribuiti i seguenti compiti:
Controllare e monitorare le attività del movimento;
Dare attuazione agli indirizzi deliberati dall’assemblea;
Istituire i Comitati;
Esaminare le relazioni periodiche delle commissioni permanenti, individuate ed elette dall’assemblea sulla base degli obiettivi del movimento, costituire commissioni provvisorie;
Conferire incarichi e nominare esperti;
Predisporre accordi con altre strutture d’istituzionali e no;
Esprimere pareri vincolanti, circa le domande d’ammissione di nuovi associati;
Proporre le quote annuali e le modalità di contributo individuale rispetto all’esigenza straordinaria del movimento;
Elaborare i piani ed i programmi necessari all’ attuazione degli orientamenti e delle decisioni congressuali;
Approvare il regolamento e l’ordine del giorno del congresso;
Proporre all’assemblea le modifiche dello Statuto, i regolamenti ;
Approvare le relazioni annuali sull'attività del movimento redatte rispettivamente dal comitato esecutivo e le sottopone all’Assemblea;
Amministrare il patrimonio del movimento;
Predisporre il piano finanziario annuale;
Esaminare in via preliminare il Bilancio Preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea;
Deliberare il rimborso spese degli Associati per attività svolte a favore del movimento su proposta del Tesoriere;
Garantire la circolazione dell’informazione all’interno del movimento.
Il Consiglio di coordinamento elegge nel proprio ambito un coordinatore. Il coordinatore oltre alle sue funzioni di organizzare le attività sopra menzionate assume temporaneamente anche la rappresentanza istituzionale qualora insorgano impedimenti gravi che rendano impossibile al Presidente il concreto esercizio delle sue funzioni.
I posti del Consiglio resisi vacanti nel corso del mandato saranno occupati da coloro che nelle precedenti elezioni hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevarrà colui che è iscritto al movimento da un maggior periodo di tempo ovvero il più anziano, qualora i candidati risultino iscritti da pari tempo.
Il Consiglio di coordinamento si riunisce di regola una volta ogni 60 giorni o in seduta straordinaria ogni qualvolta il coordinatore lo ritenga necessario o su richiesta di almeno quattro Consiglieri. E’ convocato dal Coordinatore, con avviso scritto, trasmesso anche a mezzo fax per mezzo di posta elettronica o a mezzo SMS, da inviarsi almeno 5 giorni prima, salvo casi d’urgenza. Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e le votazioni sono prese a maggioranza del 50% + 1 dei presenti. Sono valide le riunioni tenute tramite sistemi di videoconferenza o audio-conferenza purché garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità d’intervento. In tal caso il Consiglio s’intenderà riunito presso la sede del movimento.
Al termine del mandato i membri del Consiglio di coordinamento decadono per dimissioni o revoca da parte dell’Assemblea.
Il consiglio di coordinamento lavora per commissioni allargate ad altri membri dell’Assemblea sulla base di specifiche competenze.
Il consiglio di coordinamento ha durata di cinque anni.
La prima assemblea provvede alla nomina del consiglio di coordinamento.
Il comitato esecutivo è composto da:
Il presidente;
Il segretario;
Il Tesoriere;
Il Presidente, eletto direttamente dall’assemblea, ha la funzione di rappresentanza legale del Movimento.
Il presidente lavora in stretta collaborazione con il segretario, il tesoriere e il coordinatore.
Il segretario è la memoria del movimento, ha diritto di assistere a tutti gli incontri e a ottenere tutte le informazioni riguardanti il movimento lavora in stretta collaborazione con il presidente, il tesoriere e il coordinatore.
Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa e della politica finanziaria del Movimento.
Insieme al presidente e al coordinatore aprono e gestiscono i conti correnti bancari e postali;
predispone in seno al comitato esecutivo i bilanci e relazioni sull’andamento politico-finanziario del Movimento.
Il tesoriere lavora in stretta collaborazione con il presidente, il segretario e il coordinatore.
L’Assemblea generale elegge tre revisori dei conti.
Il collegio dei revisori dei conti ha poteri d’esame ed ispezione contabile; vista il bilancio consuntivo e presenta all’assemblea una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.
ARTICOLO 7
Il Movimento rende pubbliche le sue iniziative e proposte attraverso ogni tipo di strumento legale, per questo il Movimento si doterà in proprio di detti strumenti e/ò si appoggerà a terzi.
ARTICOLO 8
Rendicontazione economico-fianziaria
Gli esercizi del movimento si chiudono il 31 dicembre d’ogni anno.
Entro il 28 febbraio d’ogni anno il consiglio di coordinamento è convocato per la predisposizione del rendiconto annuale dell’esercizio precedente da sottoporre all’assemblea nella sua seduta.
Il rendiconto deve restare depositato presso la sede del movimento nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.
ARTICOLO 9
È vietato distribuire, utile o avanzi di gestione nonché fondi,riserve o capitale durante la vita del movimento, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il movimento ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione unicamente per realizzare le attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connessa.
Eventuali fondi residui , in caso di scioglimento, saranno distribuiti tra gruppi organizzati che compongono il movimento o destinati ad altre associazioni aventi scopi umanitari, previa deliberazione dell’assemblea.
ARTICOLO 10
In caso di scioglimento saranno devolute ad enti che perseguono finalità analoghe a quelle del movimento o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 11
Ogni iscritto collaborerà per il buono svolgimento delle attività del movimento nel rispetto del presente statuto. Qualunque controversia sorgerà in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto, che non possa trovare soluzione interna al movimento sarà rimessa al giudizio di un arbitro esterno che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura senza alcun tipo di irrisione. L´ arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo sulla nomina dell´ arbitro, provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.
ARTICOLO 12
NORMA FINALE
Per quanto non stabilito dal presente Statuto s’ intendono valide le norme di legge vigenti.